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Impatti dell’AI sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo: una sfida per il diritto del lavoro

L’idea che l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale possa costituire, di per sé, il presupposto giuridico di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo è una delle formule che più frequentemente circolano nel dibattito pubblico corrente. Una formula suggestiva, ma giuridicamente impropria. Ciò che rileva, nel diritto del lavoro, è il nesso causale che deve intercorrere tra una scelta organizzativa dell’impresa e la soppressione del posto di lavoro. In questo quadro l’AI può certamente entrare in gioco, non come causa autonoma del licenziamento, ma come uno degli elementi fattuali che contribuiscono a ridefinire l’assetto organizzativo dell’impresa. L’innovazione tecnologica può cambiare il modo in cui le imprese producono, organizzano il lavoro e gestiscono le competenze. Ma non modifica - almeno per ora - l’architettura giuridica del licenziamento economico. Le tecnologie cambiano, i principi restano. E forse è proprio in questo equilibrio tra cambiamento e continuità che si gioca la vera sfida del diritto del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale.

Ogni stagione di innovazione tecnologica porta con sé una duplice reazione: entusiasmo per le opportunità che si aprono e timore per gli equilibri che potrebbero incrinarsi. L’intelligenza artificiale non fa eccezione. Nel dibattito pubblico italiano, tuttavia, questo schema si amplifica in modo peculiare quando entra in contatto con uno dei temi più sensibili del diritto del lavoro: il licenziamento. Non sorprende, quindi, che proprio sul terreno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo si sia sviluppata una narrazione spesso semplificata, talvolta distorta. L’idea che l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale possa costituire, di per sé, il presupposto giuridico di un licenziamento è una delle formule che più frequentemente circolano nel dibattito corrente. Una formula suggestiva, ma giuridicamente impropria. Il punto, infatti, non riguarda - almeno non in prima battuta - l’impatto macroeconomico dell’intelligenza artificiale sull’occupazione. Se l’AI genererà più posti di lavoro di quanti ne sostituirà, oppure se produrrà fenomeni di sostituzione occupazionale in determinati settori, è questione che appartiene soprattutto agli economisti, agli analisti dei mercati e agli studiosi dell’organizzazione d’impresa. È una discussione complessa e probabilmente destinata a rimanere aperta a lungo, anche perché ci troviamo davanti ad una valutazione che non dipende solo dall’elemento tecnologico, ma anche e soprattutto dalla capacità umana di governare il cambiamento, adattando l’offerta di lavoro al mutamento strutturale della domanda. Il diritto del lavoro si colloca su un piano diverso. Ciò che rileva, sul piano giuridico, è il nesso causale che deve intercorrere tra una scelta organizzativa dell’impresa e la soppressione del posto di lavoro. È questo il cuore del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: una decisione imprenditoriale che comporta una riorganizzazione aziendale tale da rendere non più necessaria una determinata posizione lavorativa. In questo quadro, l’intelligenza artificiale può certamente entrare in gioco, ma non come causa autonoma del licenziamento. Piuttosto come uno degli elementi fattuali che contribuiscono a ridefinire l’assetto organizzativo dell’impresa.

Una recente pronuncia del Tribunale di Roma, Sez. lavoro, sent. 19 novembre 2025, n. 9135 ha offerto un esempio significativo di questo passaggio interpretativo. Il caso riguardava un licenziamento per giustificato motivo oggettivo che si collocava nell’ambito di una riorganizzazione aziendale orientata all’introduzione di nuove tecnologie, in particolare strumenti di intelligenza artificiale.
Il dibattito pubblico ha rapidamente trasformato la vicenda in una sorta di paradigma: l’AI che “licenzia”.Ma la lettura della motivazione restituisce una realtà molto diversa. Il giudice non ha affermato che l’intelligenza artificiale costituisca di per sé giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Ha, invece, ribadito un principio ben più tradizionale: è legittima la soppressione di mansioni quando essa deriva da un processo di riorganizzazione aziendale volto all’efficientamento e alla riduzione dei costi, anche se tale processo utilizza strumenti tecnologici avanzati. L’intelligenza artificiale, in altre parole, non è la ragione giuridica del licenziamento. È uno degli strumenti attraverso cui l’impresa realizza una scelta organizzativa più ampia. La distinzione non è meramente terminologica. Essa rappresenta, al contrario, il punto di equilibrio tra innovazione tecnologica e stabilità dei principi giuridici che governano il licenziamento economico. Se si accettasse l’idea che l’introduzione di un sistema di intelligenza artificiale possa, da sola, fondare un licenziamento, si finirebbe per attribuire alla tecnologia un ruolo improprio nel sistema delle garanzie del lavoro. La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo resta subordinata alla verifica di tutti i requisiti tradizionali: l’effettività della riorganizzazione, il nesso causale con la soppressione della posizione lavorativa e, soprattutto, l’adempimento dell’onere di repêchage. Proprio quest’ultimo elemento rappresenta uno dei passaggi più delicati nella nuova stagione tecnologica. L’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale può, infatti, svuotare parzialmente alcune mansioni, generando eccedenze di personale in determinate aree aziendali. Ma ciò non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni compatibili in continuità con quanto affermato dall’ordinamento ormai da decenni. Sotto quest’ultimo profilo non sono da ignorare alcune “fughe difensive in avanti” di alcuna giurisprudenza (Trib. Lecco 31 ottobre 2022 sull’obbligo di formazione; Cass. n. 12132/2023 sull’estensione dell’obbligo anche rispetto alle posizioni che si renderanno a breve disponibili), volte ad appesantire l’onere di parte datoriale in chiave eccessivamente protezionistica che rischia di incrinare l’equilibrio del sistema. Il vero tema, dunque, non è se l’intelligenza artificiale “giustifichi” o meno un licenziamento. Il tema è come il diritto del lavoro continui a governare i processi di trasformazione dell’impresa senza rinunciare ai propri principi fondamentali. La lezione che emerge da questa vicenda è, in realtà, piuttosto chiara. L’innovazione tecnologica può cambiare il modo in cui le imprese producono, organizzano il lavoro e gestiscono le competenze. Ma non modifica - almeno per ora - l’architettura giuridica del licenziamento economico. Le tecnologie cambiano, i principi restano. Ed è forse proprio questa continuità a rappresentare la vera forza dell’impianto regolatorio in materia di licenziamento: la capacità di adattarsi alle trasformazioni dell’economia senza perdere il proprio baricentro di garanzia. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sembra destinata a ridefinire molti aspetti della vita economica e sociale, il diritto del lavoro ricorda che l’innovazione non è mai una categoria giuridica autosufficiente. È sempre una scelta organizzativa dell’impresa, che deve confrontarsi con regole, responsabilità e principi che continuano a presidiare il rapporto tra impresa e lavoro. E forse è proprio in questo equilibrio tra cambiamento e continuità che si gioca la vera sfida del diritto del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale. Copyright © - Riproduzione riservata

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/11/impatti-licenziamento-giustificato-motivo-oggettivo-sfida-diritto-lavoro

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