Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Impresa

Appalti pubblici: l’impugnazione sull’ammissione di altri concorrenti

La Corte Costituzionale ha dichiarato che la scelta del legislatore di fare emergere, all’interno del procedimento di gara, un distinto interesse strumentale a contestare l’ammissione di altri concorrenti non altera la struttura soggettiva della giurisdizione amministrativa e pertanto non è lesiva dei parametri costituzionali. Nello stesso senso si è espressa la Corte di giustizia, secondo cui il rischio che un provvedimento illegittimo di ammissione di un concorrente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico possa cagionare un danno «è sufficiente a giustificare un immediato interesse ad impugnare detto provvedimento, indipendentemente dal pregiudizio che può inoltre derivare dall’assegnazione dell’appalto ad un altro candidato».

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con due ordinanze, ha sollevato, questioni di legittimità costituzionale sulla previsione che il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, debba essere impugnato nel termine di trenta giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante.

Precisamente sulla norma che onera l’impresa partecipante ad una gara di appalto, ad impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l’incorrere nella preclusione della facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale, e laddove comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione definitiva da parte di chi ha omesso di impugnare tempestivamente l’ammissione dell’aggiudicataria.

Il rimettente lamenta, in sostanza, la violazione dei princìpi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, perché:

- da un lato, il legislatore avrebbe introdotto un onere di impugnazione di un atto per sua natura non immediatamente lesivo, il cui esercizio, peraltro economicamente gravoso, potrebbe rivelarsi inutile, ove al termine della gara il ricorrente risulti aggiudicatario o, per converso, si collochi in una posizione della graduatoria che comunque non gli consenta di ottenere il bene della vita cui aspira;

- dall’altro, la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione per omessa tempestiva impugnazione dell’ammissione dell’aggiudicatario sarebbe una «sanzione» eccessiva, che sacrifica in maniera sproporzionata il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale e la sua effettività in favore del contrapposto interesse pubblico ad evitare l’abuso del processo.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 271/2019 del 13 dicembre 2019, rileva che nel caso di specie, deve escludersi che il legislatore abbia configurato una giurisdizione di tipo oggettivo volta a tutelare in via esclusiva o prioritaria l’interesse generale alla correttezza e trasparenza delle procedure di affidamento, avendo piuttosto inteso dare autonoma rilevanza all’interesse strumentale o procedimentale del concorrente alla corretta formazione della platea dei soggetti partecipanti alla gara, interesse che è proprio e personale del concorrente, poiché la maggiore o minore estensione di quella platea incide oggettivamente sulla chance di aggiudicazione. Nello stesso senso si è espressa la Corte di giustizia, secondo cui il rischio che un provvedimento illegittimo di ammissione di un concorrente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico possa cagionare un danno «è sufficiente a giustificare un immediato interesse ad impugnare detto provvedimento, indipendentemente dal pregiudizio che può inoltre derivare dall’assegnazione dell’appalto ad un altro candidato».

Alla luce dei rilievi effettuati la Corte Costituzionale dichiara dunque che la scelta del legislatore di fare emergere, all’interno del procedimento di gara, un distinto interesse strumentale a contestare l’ammissione di altri concorrenti non altera la struttura soggettiva della giurisdizione amministrativa e pertanto non è lesiva degli invocati parametri costituzionali.

Corte Costituzionale, sentenza 13/12/2019, n. 271/2019

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/appalti/quotidiano/2019/12/14/appalti-pubblici-impugnazione-ammissione-altri-concorrenti

altre news

News area Lavoro

Spettacolo: aumentano i diritti e le tutele per i lavoratori

Leggi di più
News area Impresa

Le aggregazioni professionali sono un moltiplicatore di reddito

Leggi di più
News area Lavoro

Bonus IRPEF 2020: nuovi adempimenti per il sostituto d’imposta

Leggi di più
News area Lavoro

Pensione anticipata: va computata la pensione acquisita in un altro Stato membro

Leggi di più
News area Lavoro

Esodati: come accedere alla pensione con la nona procedura di salvaguardia

Leggi di più
News area Lavoro

Rapporti di lavoro plurimi: obblighi e divieti per datori e lavoratori. A cosa fare attenzione

Leggi di più
News area Lavoro

Reddito di cittadinanza: casi di esonero totale e parziale dall’obbligo formativo

Leggi di più
News area Impresa

Riforma dello sport: cosa cambia negli statuti di società e associazioni?

Leggi di più
News area Lavoro

Esonero contributivo per i lavoratori: beneficio al 2% fino a fine 2022. Per chi, a quali condizioni

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble