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NASpI anticipata e DIS-COLL: vietata la sovrapposizione

Nell’ipotesi di rioccupazione di un lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, qualora detto rapporto di collaborazione cessi durante il predetto periodo teorico, il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL, ma la stessa potrà essere riconosciuta, qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, solo per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI. E’ quanto chiarisce l’INPS nel messaggio n. 4658 del 13 dicembre 2019.

Con il messaggio n. 4658 l’Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce chiarimenti sull’indennità di disoccupazione NASpI in forma anticipata e rioccupazione con contratto di collaborazione.

Come noto, l’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede, per il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità NASpI, la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo della predetta indennità, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Inoltre, il successivo comma 4 del citato articolo 8 dispone che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

La restituzione della NASpI corrisposta in forma anticipata deve essere dunque restituita solo nel caso in cui il soggetto che ne abbia beneficiato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell’indennità NASpI.

La stessa restituzione non è prevista nell’ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell’indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa. Ciò comporterebbe che, in caso di cessazione del rapporto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI, già percepita dal soggetto in forma anticipata in unica soluzione, il lavoratore, potrebbe presentare domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL e dunque, nello stesso periodo, egli dunque ottenere una duplice tutela in ragione della sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI in forma anticipata e DISCOLL).

L’Inps nel messaggio spiega che, al fine di evitare che ciò avvenga, nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, qualora detto rapporto di collaborazione cessi durante il predetto periodo teorico, il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL, ma la stessa potrà essere riconosciuta, qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.

INPS, messaggio 13/12/2019, n. 4658

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2019/12/14/naspi-anticipata-dis-coll-vietata-sovrapposizione

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