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News area Lavoro

Cura Italia: chiarimenti sulle indennità spettanti ad autonomi e cococo

In attesa della predisposizione delle procedure informatiche utili alla presentazione delle istanze, l’INPS, con il messaggio n. 1288 del 2020, fornisce alcuni chiarimenti e indicazioni generali sui requisiti di spettanza dell’ indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus. Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari a 600 euro, esenti da imposizione fiscale, in favore di lavoratori autonomi, professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori del settore agricolo.

Con la pubblicazione del messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020, l’INPS fornisce alcune indicazioni di massima sulle indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari a 600 euro, esente da imposizione fiscale. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

Si prevede l’erogazione dell’indennità ai:

- liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata dell’INPS;

- collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- Artigiani

- Commercianti

- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

non titolari di un trattamento pensionistico diretto né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

- possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;

- non siano titolari di pensione.

L’indennità è destinata ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

- almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;

- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;

-non titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

INPS, messaggio 20/03/2020, n. 1288

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/03/21/cura-italia-chiarimenti-indennita-spettanti-autonomi-cococo

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