Appalti pubblici: incostituzionale il criterio premiale introdotto dalla Toscana
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 30 aprile 2026, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 30/2025, che introduceva nei bandi regionali un criterio premiale basato su un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. Accogliendo il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte ha rilevato la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, co. 2, lett. e, Cost.). Pur riconoscendo la pluralità di interessi coinvolti nei contratti pubblici, la Corte ha ribadito che l’uniformità normativa è essenziale per evitare dislivelli regolatori tra territori. Il criterio premiale regionale, incidendo sull’esito delle gare e sulla partecipazione degli operatori economici, altera l’equilibrio definito dal legislatore statale – fondato sul rinvio alla contrattazione collettiva qualificata – e risulta quindi lesivo della concorrenza.
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