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Malattia, maternità e tubercolosi: importi aggiornati per il 2020

Con la circolare n. 55 del 20 aprile 2020, l’INPS ha reso noti i valori per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi dei lavoratori con riferimento ai periodi di paga compresi nell’anno 2020. I nuovi importi di riferimento sono calcolati sulla base della variazione percentuale comunicata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati per l’anno 2019.

L’INPS ha pubblicato, in data 20 aprile 2020, la circolare n. 55 con cui l’Istituto comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2020.

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto i trattamenti economici di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2020, sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2020, ad euro 48,98.

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni malattia, maternità/paternità e tubercolosi non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2020, è pari a euro 43,57.

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, l’INPS fa presente che i salari applicabili per l’anno 2020 saranno comunicati non appena disponibili. Nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2019, pari a 58,62 euro.

Per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2020 di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 2019 (G.U. n. 14 del 17.01.2019).

Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2019, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

- euro 7,17 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 8,10;

- euro 8,10 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,10 e fino a euro 9,86;

- euro 9,86 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,86;

- euro 5,22 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi per l’anno 2020, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:

25,72 % per i lavoratori liberi professionisti;

33,72 % per tutte le altre categorie di lavoratori assicurati.

Per gli eventi insorti nel 2020, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a euro 71.780,10 (l’importo corrisponde al 70% del massimale 2019, pari a euro 102.543,00).

La misura dell’indennità di malattia è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

INPS, circolare 20/04/2020, n. 55

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/04/22/malattia-maternita-tubercolosi-importi-aggiornati-2020

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