Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Violenze e molestie sul lavoro: ratificata la Convenzione OIL

Con la Legge n. 4 del 2021 è stata ratificata e resa esecutiva della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. Il provvedimento chiarisce l’ambito di applicazione e detta le regole per la prevenzione e tutela dei lavoratori dipendenti cui si affiancheranno attività di orientamento e formazione.

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 4 del 15 gennaio 2021 con cui si provvedere a dare esecuzione alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, applicabile a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell’economia formale e informale, in aree urbane o rurali.

La presente Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:

a) nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;

b) in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribu- zione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;

c) durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro;

d) a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

e) all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;

f) durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

I Paesi membri sono tenuti ad adottare provvedimenti che includano:

a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;

b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l’eliminazione della violenza e delle molestie;

c) l’adozione di una strategia globale che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;

d) l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio;

e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;

f) l’istituzione di misure sanzionatorie;

g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;

h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti ad uno o più gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilità che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro.

In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro è tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che:

a) la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di salute e sicurezza, parità e non discriminazione sul lavoro, nonché quelle in materia di migrazione;

b) siano messi a disposizione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, come pure delle autorità competenti, misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere;

c) vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione.

Presidente della Repubblica, legge 15/01/2021, n. 4

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/01/28/violenza-molestie-lavoro-ratificata-convenzione-ginevra

altre news

News area Impresa

Aziende italiane alla prova delle semestrali. L’ISTAT e la fiducia delle imprese

Leggi di più
News area Lavoro

Contratto di espansione esteso alle imprese più piccole: con quali limiti?

Leggi di più
News area Impresa

PMI e sostenibilità: in pubblica consultazione il documento del Tavolo per la Finanza Sostenibile

Leggi di più
News area Lavoro

Codici contratto Uniemens aggiornati da aprile 2021

Leggi di più
News area Lavoro

ISEE omesso o difforme: Assegno Unico erogato al minimo

Leggi di più
News area Lavoro

Bonus donne: nuovi codici in Uniemens

Leggi di più
News area Lavoro

Sanzioni irrogate dall’INL: riprendono a decorrere i termini per il pagamento

Leggi di più
News area Lavoro

Visite mediche di controllo: nuove funzionalità per i datori di lavoro

Leggi di più
News area Lavoro

Somministrazione a tempo determinato: verso nuovi limiti quantitativi

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble