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Mobility manager: quali sono i suoi compiti e quando è obbligatorio

Elaborare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro e promuovere la realizzazione degli interventi necessari a una miglior organizzazione e gestione della mobilità dei dipendenti, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane. Sono i compiti del mobility manager aziendale, la cui nomina è obbligatoria per le imprese che occupano più di 100 dipendenti. Sulle norme che disciplinano questa figura professionale è intervenuto il Ministero della Transizione Ecologica con il decreto 16 Settembre 2022, che ha previsto un ampliamento in merito al calcolo della soglia occupazionale richiesta per l’adozione del piano spostamenti casa-lavoro in caso di società infragruppo. Ulteriori novità riguardano la nomina del mobility manager d'area.

Il decreto del 16 Settembre 2022, del Ministero della Transizione Ecologica, interviene - modificando alcune disposizioni del precedente decreto del 12 maggio 2021 - sulla normativa attuativa in materia di spostamenti casa lavoro e sulla figura del mobility manager. Chi è il mobility manager Il mobility manager è un professionista che aiuta le imprese a ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti casa-lavoro e ha il ruolo di organizzare una mobilità sostenibile per i dipendenti. Il mobility manager inizialmente noto come "responsabile della mobilità aziendale"; è stato invece definito come mobility manager con il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e il D.M. 12 maggio 2021 che ne ha regolamentato le funzioni e requisiti. Il decreto del 12 maggio 2021 fornisce due definizioni di mobility manager, distinguendo tra quello aziendale e quello d'area. Il mobility manager aziendale viene classificato come figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell'ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente. Il mobility manager d’area, invece, è di supporto al comune territorialmente competente nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali. Obbligo di nomina del mobility manager Hanno l’obbligo di nominare un mobility manager le aziende e Pubbliche Amministrazioni che occupano più di 100 dipendenti e sino ubicate in: - un capoluogo di regione; - una città metropolitana; - un capoluogo di provincia; - un comune con più di 50 mila abitanti. Il ruolo del mobility manager aziendale Come anticipato, il mobility manager aziendale è una figura di supporto alle attività nella decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni efficaci in tema di mobilità sostenibile. La nomina del mobility manager deriva dall'obbligo per le aziende di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL). Il mobility manager è colui che si occupa di elaborare il PSCL e di promuovere la realizzazione degli interventi necessari a una miglior organizzazione e gestione della mobilità dei dipendenti. Con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane. Egli, inoltre, deve essere di supporto all'adozione del Piano - adeguandolo sulla base delle indicazioni fornite dal comune competente, con l’aiuto del mobility manager d'area - e deve verificarne l'attuazione. Altre funzioni del mobility manager aziendale, come specificato nella normativa di riferimento, sono: - curare i rapporti con enti pubblici e privati coinvolti direttamente nella gestione degli spostamenti del personale; - attivare iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile; - promuovere, insieme al Mobility manager d'area, azioni di formazione e indirizzo per incentivare l'uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e di quelli ad esso complementari; - supportare il mobility manager d'area nel promuovere interventi sul territorio per favorire l'intermodalità, lo sviluppo di itinerari ciclabili e pedonali, servizi di trasporto pubblico, servizi di mobilità condivisa e di infomobilità. Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) e contenuti Il PSCL ha come obiettivo quello di ridurre il traffico dei veicoli privati dovuto ad aziende o PA che, in quella specifica zona, hanno molti dipendenti. Nel Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro vengono identificate le misure volte a orientare i lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative. Il decreto ministeriale n. 179 del 12 maggio 2021 del MITE ha definito le modalità attuative del Piano Spostamenti Casa-Lavoro. Il documento deve essere composto da due parti: una parte informativa che deve contenere le analisi degli spostamenti casa-lavoro del personale, delle condizioni strutturali dell’azienda e dell’offerta di trasporto disponibile; una parte progettuale con l’elenco delle possibili misure da adottare e i benefici correlati. Ed infine, un programma di monitoraggio. In generale, le aziende e gli enti sottoposti a quest’obbligo sono tenute a presentare un Piano entro il 31 dicembre di ogni anno. Al momento, però, la legge non prevede nessun tipo di sanzione in caso di violazione dell’obbligo di presentazione del PSCL. Da ultimo, con la pubblicazione del decreto 16 settembre 2022, sono state apportate specifiche modifiche al decreto 12 maggio 2021. Nuove Regole per Il calcolo della soglia occupazionale per l’obbligo di adozione del Piano Spostamenti Casa - Lavoro L'art. 3, comma 2, decreto 12 maggio 2021, aveva disposto che la soglia dei 100 dipendenti per la nomina del mobility manager dovesse essere calcolata in modo ampio, considerando come dipendenti le persone che, anche se dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operassero stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in base a contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro. Il nuovo decreto interviene sempre in tale direzione di ampliamento sul calcolo della soglia occupazionale richiesta per l’adozione del piano spostamenti casa-lavoro stabilendo che, in caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia occupazionale dei 100 dipendenti sia calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento Nuove regole per la nomina del mobility manager d'area Il decreto 16 settembre 2022 modifica il comma 2 dell'art. 7 del decreto 12 maggio 2021 prevedendo che i Comuni siano tenuti ad individuare il mobility manager d'area tra il personale in ruolo del comune, di una sua società partecipata o dell'agenzia della mobilità. In tal modo viene ricompreso anche il personale delle strutture in house e/o delle aziende partecipate pubbliche o delle agenzie di mobilità tra il personale di ruolo nell'ambito del quale nominare il mobility manager d'area. I Comuni possono quindi ora nominare il mobility manager d’area, non soltanto tra soggetti appartenenti al personale di ruolo ma anche a quello di società partecipate o dell’agenzia della mobilità. Rimane invece confermato per le altre pubbliche amministrazioni, la possibilità di nominare il Mobility manager tra il personale di ruolo. Il rimborso spese per il mobility manager Il decreto del 16 settembre 2022 nell’art. 1 comma c) introduce poi la possibilità di riconoscere al mobility manager un rimborso spese per l’attività svolta, purchè debitamente documentate e approvate dall’amministrazione. Il recente decreto interministeriale integra quindi il precedente decreto disponendo che, in linea con il bilancio dell'ente, ai mobility manager d'area e ai mobility manager aziendali che svolgano la propria attività presso o in favore di pubbliche amministrazioni possa essere riconosciuto un rimborso delle spese. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/12/12/mobility-manager-compiti-obbligatorio

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