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News area Lavoro

Liquidazione giudiziale: spettanza e modalità di richiesta della Naspi

Con la circolare n. 21 del 2023, l’INPS fornisce indicazioni operative per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale.

L’INPS, nella circolare n. 21 del 10 febbraio 2023, esamina le ulteriori ipotesi di accesso alla Naspi a seguito di dimissioni per giusta causa e di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o nel corso della procedura di liquidazione giudiziale, le cui disposizioni sono entrate in vigore con decorrenza 15 luglio 2022. Liquidazione giudiziale I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relative obblighi, ovvero il recess. Le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione si intendono rassegnate per giusta causa con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore nella fattispecie oggetto d’esame hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate. La domanda di NASpI deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Decorrenza della Naspi La prestazione Naspi decorre: 1. dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni - recesso del curatore - risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; 2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno. Procedura di richiesta Il richiedente, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni o licenziamento; sarà cura degli operatori delle Strutture territoriali verificare, attraverso la consultazione degli archivi del Registro delle imprese, che l’azienda è in liquidazione giudiziale.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 10/02/2023, n. 21

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/11/liquidazione-giudiziale-spettanza-modalita-richiesta-naspi

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