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Enasarco e anzianità contributiva: criteri di computo

Arrivano dall’INPS, nel messaggio n. 730 del 2023, alcune precisazioni in merito alla concorrenza della contribuzione Enasarco per la determinazione dell’anzianità contributiva. L’Istituto, infatti, specifica anche che la contribuzione versata all’ente non è computabile fini della determinazione del sistema pensionistico applicabile, retributivo o contributivo, legato all’anzianità assicurativa.

Per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. Al riguardo l’INPS, nel messaggio n. 730 del 20 febbraio 2023, fornisce una precisazione riguardo alle forme pensionistiche obbligatorie da valutare ai fini della determinazione del sistema pensionistico applicabile, retributivo o contributivo, legato all’anzianità assicurativa con riferimento alla contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco). L’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dallo stesso istituto. La natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996. L’Istituto pertanto, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, specifica che, ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la sola contribuzione Enasarco non è sufficiente a costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 20/02/2023, n. 730

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/02/21/enasarco-anzianita-contributiva-criteri-computo

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