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Enti filantropici: chiarimenti su obbligo di redazione e deposito del bilancio

Il Ministero del Lavoro nella nota n. 8017 del 3 luglio 2023 chiarisce che per gli enti filantropici, le disposizioni richiedono l’inserimento nel bilancio sociale di specifici contenuti e indicano che siano tenuti alla redazione dello stesso nel solo caso di superamento della soglia dimensionale.

Il Ministero del Lavoro è stato chiamato a fornire chiarimenti in merito all’obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale presso il RUNTS da parte degli Enti filantropici e nello specifico in riferimento agli obblighi di trasparenza posti a carico degli enti filantropici, iscritti nell’apposita sezione c) del RUNTS. In particolare, è stato chiesto se questi ultimi, nel rispetto delle disposizioni che con riguardo ad essi richiedono l’inserimento nel bilancio sociale di specifici contenuti, siano tenuti alla redazione dello stesso nel solo caso di superamento della soglia dimensionale di cui all’art. 14 CTS o invece a prescindere da tale soglia, in ragione della qualifica derivante dall’iscrizione nella citata sezione c) del RUNTS. In proposito, il richiedente ritiene più conforme al dettato normativo la prima ipotesi. Il parere del Ministero Il Ministero del Lavoro nella nota n. 8017 del 3 luglio 2023, ritiene condivisibili le osservazioni formulate da parte del richiedente nel senso che, con riferimento agli enti filantropici, le disposizioni richiedono l’inserimento nel bilancio sociale di specifici contenuti, e indicano che siano tenuti alla redazione dello stesso nel solo caso di superamento della soglia dimensionale. La disposizione generale, dettata dall’art. 14 comma 1 del CTS utilizza un criterio di tipo dimensionale per distinguere gli enti tenuti all’adempimento: “Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro”; prosegue rinviando, quanto ai contenuti, alle “linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente”. Il medesimo CTS prevede all’art. 61 comma 1 che possano “essere accreditati come centri di servizio per il volontariato gli enti il cui statuto preveda: l) l’obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale”; in questo caso la disposizione speciale, che prescinde dalle dimensioni dell’ente, costituisce in primis una condizione per l’accreditamento, mentre il vincolo di redazione del bilancio sociale ha carattere statutario e richiede di essere osservato indipendentemente dalle dimensioni dell’ente interessato. Nel caso delle imprese sociali, il d.lgs. n.112/2017, cui l’art. 40 del CTS rinvia, costituisce un corpus di disposizioni speciali; in particolare, l’art. 9, comma 2, prevede l’obbligo di deposito e pubblicazione (e quindi di redazione e approvazione) di tale documento in capo a tutte le imprese sociali, indipendentemente dalle loro dimensioni: “L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. Nell’ulteriore caso, invece, degli enti filantropici, il capo III del titolo V (artt. 37-39) contiene le varie disposizioni che rappresentano, per tali enti, la “disciplina particolare” di cui all’art. 3, comma 1 CTS. In particolare, con riferimento all’art. 39 “Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche”, la “specialità” della norma non attiene alla previsione dell’obbligo di redazione a tutti gli EF, indipendentemente dalle loro dimensioni, ma alla necessità di inserirvi (ove l’ente rientri, per dimensioni, nella previsione generale) uno specifico contenuto che tiene conto “della natura dell'attività esercitata”, di carattere erogativo a sostegno di categorie svantaggiate o attività di interesse generale. Dall’analisi della normativa sin qui esposta, il Ministero ha quindi evidenziato che le “Linee guida sulla redazione del bilancio sociale” adottate con il D.M. 4 luglio 2019, non individuano specificamente tra i “soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale” (par. 3) gli enti filantropici; ma declinano al par. 6 punto 5) gli specifici contenuti che devono caratterizzare il documento redatto da questi ultimi. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota 03/07/2023, n. 8017

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/06/enti-filantropici-chiarimenti-obbligo-redazione-deposito-bilancio

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