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Fondo di garanzia TFR: aggiornate le istruzioni operative

Nella circolare n. 70 del 2023, l’INPS aggiorna le disposizioni vigenti in materia di Fondo garanzia TFR aggiornate con la nuova disciplina introdotta dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019, e recependo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza. Oltre che sui presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia, il documento si sofferma sui datori di lavoro assoggettabili a procedura concorsuale e sulle varie fattispecie e casi particolari.

L’INPS, nella circolare n. 70 del 2023, riepiloga la disciplina che riguarda l'intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la relativa gestione, compresi quelli aventi la qualifica di apprendista o di dirigente. Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento del Fondo di garanzia tutti i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori che maturano il TFR ai sensi dell’articolo 2120 c.c. Dal 1° luglio 2022, a seguito del passaggio all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, il Fondo di garanzia eroga le prestazioni anche ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Possono chiedere le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia anche i lavoratori dello spettacolo titolari di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto per essi i datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo. Crediti protetti I crediti di lavoro che possono essere corrisposti dal Fondo di garanzia sono: - il trattamento di fine rapporto (TFR); - le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto. Il trattamento di fine rapporto, disciplinato dall’articolo 2120 c.c. è la somma che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. Viene calcolato sommando, per ogni anno di servizio, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5, alla quale va aggiunta la rivalutazione. dell'importo accantonato l'anno precedente. La liquidazione del TFR (o della quota di TFR) versata al Fondo di Tesoreria viene effettuata dal datore di lavoro che trattiene il relativo importo dall'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese. Nell’ipotesi di “incapienza”, ovvero nell’ipotesi in cui l'importo di competenza del Fondo di Tesoreria ecceda l'ammontare dei contributi dovuti nel mese di erogazione della prestazione, su richiesta del datore di lavoro, il Fondo di Tesoreria provvede all’erogazione diretta ai lavoratori della quota di TFR di sua competenza. Presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia I requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni della legge fallimentare. Il criterio distintivo è l’assoggettabilità o meno del datore di lavoro alle procedure di Fallimento o liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, procedure per le quali l’intervento del Fondo di garanzia è esplicitamente disciplinato. Datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale Quando il datore di lavoro è soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti dell’intervento del Fondo di garanzia sono: A. la cessazione del rapporto di lavoro subordinato; B. l’apertura di una procedura concorsuale; C. l’esistenza del credito per TFR/retribuzioni rimasto insoluto. A. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato La garanzia del Fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto: dimissioni, licenziamento, accordo di risoluzione o scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 26/07/2023, n. 70

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/27/fondo-garanzia-tfr-aggiornate-istruzioni-operative

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