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CCNL Edilizia – aziende artigiane: aggiornati campo di applicazione, classificazione e apprendistato

Per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini, Anaepa-Confartigianato edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, con la sigla del verbale di accordo del 5 settembre 2023, hanno definito un aggiornamento contrattuale in tema di sfera di applicazione del CCNL, classificazione del personale e disciplina dell’apprendistato professionalizzante. Le modifiche alla disciplina contrattuale decorrono dalla data di sottoscrizione dell’accordo; per i dipendenti in forza a tale data, gli effetti decorrono a partire dal 1° gennaio 2024.

Col verbale di accordo 5 settembre 2023, Anaepa-Confartigianato edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, hanno concordato un aggiornamento contrattuale in tema di sfera di applicazione del CCNL, classificazione del personale e disciplina dell’apprendistato professionalizzante, per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini. Campo di applicazione del CCNL Le Parti, con l’accordo in parola hanno provveduto a un aggiornamento e razionalizzazione delle attività relative alla sfera di applicazione del CCNL. Classificazione del personale Le Parti, inoltre, hanno razionalizzato e aggiornato alcune figure professionali con l’introduzione ai livelli 7’, 6’ e 5’ delle qualifiche relative al cantiere e alle lavorazioni del restauro e dell’archeologia, nonché delle figure professionali dei “Lavoratori in fune” al livello 4’ e 3’. Apprendistato La disciplina che segue si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° ottobre 2023. I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto che adegueranno la percentuale retributiva a decorrere dal semestre successivo quello in scadenza alla data del 1° gennaio 2024. La retribuzione dell'apprendista è stata così rideterminata:

GruppiI sem.II sem.III sem.IV sem.V sem.VI sem.VII sem.VIII sem.IX sem.X sem.
174767979868691919696
2747679798686919196-
37476797986869196--
4747679869196----
Apprendistato professionalizzante specialisticoLe parti concordano l’introduzione della nuova fattispecie di “Apprendistato Professionalizzante Specialistico” per i gruppi 1’, 2’ e 3’. Nel caso in cui l’impresa predisponga e condivida il Piano formativo individuale con il sistema bilaterale formativo delle Scuole/Enti Unificati, l’apprendista sarà così inquadrato: 3’ gruppo: 3’ livello (durata 42 mesi); 2’ gruppo: 3’ o 4’ livello (durata 45 mesi); 1’ gruppo: 4’ o 5’ livello (durata 54 mesi). La retribuzione per questo tipo di apprendistato è la seguente:
GruppiI annoII annoIII annoVII sem.VIII sem.IX sem.
1788086919696
27880869196-
378808691--
Decorrenza Le modifiche alla disciplina contrattuale decorrono dalla data di sottoscrizione dell’accordo; per i dipendenti in forza a tale data, gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2024. Copyright © - Riproduzione riservata

Verbale di accordo 05/09/2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/09/ccnl-edilizia-aziende-artigiane-aggiornati-campo-applicazione-classificazione-apprendistato

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