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Lavoro sportivo: gestione assicurativa di subordinati e collaboratori

Arrivano dall’INAIL, con la circolare n. 46 del 2023, le indicazioni operative attuative dei nuovi obblighi assicurativi introdotti dalla legge di riforma del lavoro sportivo, insieme alle relative indicazioni procedurali di gestione degli adempimenti. Il documento di prassi esamina dunque l'assicurazione all’INAIL, obbligatoria a partire dal 1° luglio 2023, dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale.

L’INAIL, con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023, si occupa dell’accesso alle prestazioni occasionali, attraverso la piattaforma informatica INPS: l'Inps provvede all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'Inail, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. Determinazione dei premi assicurativi Per quanto riguarda le retribuzioni da assumere per la determinazione dei premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro per l’assicurazione dei lavoratori subordinati, la retribuzione dei lavoratori sportivi da assumersi ai fini della determinazione del premio è quella individuata effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita stabilito annualmente. In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con più committenti, occorre determinare la base imponibile relativa a ciascun rapporto di lavoro, in quanto ciascuno dei committenti deve determinare l'imponibile contributivo per la quota di competenza. Riferimenti tariffari per i lavoratori subordinati sportivi Ai fini della determinazione del premio assicurativo sono stabiliti i seguenti riferimenti tariffari: - Atleti: voce 0590 della gestione Industria con tasso medio di tariffa 79,00‰. - Tecnici istruttori: voce 0610 della gestione Industria, con tasso medio di tariffa 9,00‰. - allenatori, i maestri e i selezionatori: voce 0590 della gestione Industria, con tasso medio di tariffa 79,00‰. - Direttori di gara: voce 0590 della gestione Industria, con tasso medio di tariffa 79,00‰. L’attività di carattere amministrativo-gestionale svolta dai titolari di collaborazioni coordinate e continuative consiste nell’attività d’ufficio, che è classificata alla voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi con tasso medio del 5,00‰. Gestione rapporto assicurativo I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024. Le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023. Entro il medesimo termine del 30 novembre 2023 devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi. Per le collaborazioni coordinate e continuative, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposite sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Copyright © - Riproduzione riservata

INAIL, circolare 27/10/2023, n. 46

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/31/lavoro-sportivo-gestione-assicurativa-subordinati-collaboratori

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