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Assegno Unico: mancato rispetto dei requisiti di residenza

La Commissione Europea, non avendo ritenuti adeguati i riscontri forniti dall’Italia alla contestazione riguardante il requisite di residenza per la spettanza dell’Assegno Unico, ha inviato un parere motivato. L'Italia dispone di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

La Commissione Europea ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia (INFR(2022)4113) in merito al mancato rispetto delle norme dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale (regolamento (CE) 2004/883) e di libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011 e articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Il parere prende a riferimento la disciplina del nuovo assegno familiare per i figli a carico ("assegno unico e universale per i figli a carico") per la parte in cui si riferisce a coloro che risiedono per almeno 2 anni in Italia quale requisite per poter beneficiare della prestazione, e solo se vivono nello stesso nucleo familiare dei figli. Secondo il parere della Commissione, questa normativa viola il diritto dell'UE, in quanto non tratta i cittadini dell'UE in modo equo, e pertanto si qualifica come discriminazione. Il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta inoltre qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari. La relativa disciplina dovrà essere oggetto di adeguamento entro due mesi dal ricevimento del parere. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/18/assegno-unico-mancato-requisiti-residenza

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