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NASpI e DIS-COLL: le regole per i lavoratori sportivi

Con la circolare n. 67 del 2024 l’INPS detta le regole per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico e dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL in favore dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L’INPS, nella circolare n. 67 del 20 maggio 2024, fornisce le disposizioni che introducono la tutela contro la disoccupazione in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico, dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e si forniscono le istruzioni amministrative per l’accesso alle relative prestazioni (NASpI e DIS-COLL). NASpI lavoratori sportivi Destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI sono i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinate (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22). L'importo della NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2023, all'importo di 1.352,19 euro e, per l’anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Indennità di disoccupazione DIS-COLL L’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2021 prevede che nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e che a tale fine sono iscritti, con decorrenza dal 1° luglio 2023, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Per tali lavoratori è dovuta la contribuzione derivante dall’applicazione, sui compensi relativi ai rapporti di lavoro sportivo, delle aliquote pari al 2,03 per cento per la tutela della maternità, della malattia e della disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL). I lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, possono accedere alla prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015. Può essere riconosciuta l’indennità DIS-COLL qualora sia soddisfatto - oltre al requisito dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 - il requisito di un mese di contribuzione in Gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione - relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile. L’indennità DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2023, all’importo di 1.352,19 euro e, per l’anno 2024, pari o inferiore a 1.425,21 euro, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. La prestazione non può, comunque, superare la durata massima di 12 mesi. Copyright © - Riproduzione riservata  

INPS, circolare 20/05/2024 n. 67

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/21/naspi-discoll-regole-lavoratori-sportivi

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