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Mediazione e negoziazione: in GU le disposizioni correttive

Entrerà in vigore il 25 gennaio 2025 il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025, recante le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025 il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 recante le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

Il decreto, che entrerà in vigore il 25 gennaio 2025, ha come obiettivo, nella risoluzione delle controversie, di un più ampio utilizzo della mediazione e pertanto, viene dato alle parti più tempo per concludere la mediazione (sei mesi prorogabili di tre mesi in tre mesi) e vengono eliminati alcuni ostacoli per favorire la partecipazione degli interessati, ad esempio sarà sempre possibile intervenire in mediazione con un collegamento da remoto e la delega a un fiduciario per la partecipazione alle sedute potrà essere data con una scrittura privata non autenticata, corredata dal documento di identità del delegante.

Tra le novità la possibilità anche per lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del fatto o rapporto oggetto della mediazione, l’apolide e anche enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, di avere il patrocinio a spese dello Stato.

Il decreto inoltre chiarisce che l’organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata è il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente. Inoltre, l’interessato sarà tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nella domanda di ammissione anticipata, quando lo richieda il consiglio dell'ordine degli avvocati competente. Quest’ultimo trasmetterà all'ufficio finanziario gli atti relativi all'ammissione al patrocinio per l’espletamento delle verifiche reddituali e patrimoniali.

Copyright © - Riproduzione riservata

Decreto legislativo 27/12/2024, n. 216 (Gazzetta Ufficiale 10/01/2025 n. 7)

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/01/11/mediazione-negoziazione-gu-disposizioni-correttive

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