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News area Lavoro

Programma GOL: definizione del soggetto formato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 8 del 2025, è intervenuto riguardo il Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) per definire le attestazioni rilasciate al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.

Nella circolare n. 8 dell’1 aprile 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto riguardo il Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

I meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea prevedono, quanto ai soggetti formati, evidenza documentale relativa ai riferimenti delle attestazioni rilasciate al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona ai sensi della legislazione nazionale, incluso il riferimento al contenuto della formazione ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.

Per “soggetto formato” si intendono tutti i beneficiari ai quali, in esito ad un percorso di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione sia rilasciata alternativamente:

1. una attestazione di qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale;

2. una attestazione di formazione regolamentata da normative di settore o parte di essa. In caso di interruzione del percorso o nel caso in cui sia previsto dalla specifica normativa di riferimento, potrà essere rilasciata un’attestazione di frequenza o di trasparenza da parte dell’ente di formazione, contenente le attività eseguite ai fini della contabilizzazione all’interno del programma GOL. Tale attestazione non sostituisce l’obbligo di frequenza e superamento dell’esame del percorso formative obbligatorio, anche nel caso in cui la specifica normativa di riferimento preveda che il rilascio dell’attestazione finale, a seguito di esame o abilitazione, sia fatto da un soggetto diverso dalla Regione; essa potrà essere unicamente valutata, al pari di altre evidenze, all’interno di un procedimento di riconoscimento di crediti formativi, ai fini dell’eventuale riduzione del monte ore obbligatorio;

3. una attestazione di messa in trasparenza, di validazione o di certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e secondo le specifiche disposizioni e standard di qualificazione regionali;

4. una attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC);

5. un attestato di trasparenza delle competenze in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate –rilasciato dal soggetto responsabile dell’erogazione della formazione in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati ai repertori regionali o alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC) - quale evidenza utile anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

6. una attestazione di valutazione periodica, ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, automaticamente riconducibile ad attestazioni di validazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;

7. un attestato di trasparenza delle attività effettivamente realizzate in un tirocinio non curriculare - rilasciato dal soggetto promotore del tirocinio in coerenza con gli standard e le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o ad altri standard a valenza unionali e internazionali applicabili (ed in particolare Quadro delle lingue – QCER; Quadro competenze digitali – DigComp; Quadro competenze imprenditoriali – EntreComp; Quadro competenze personali – LifeComp; Standard literacy e numeracy OCSE-PIAAC) – quale evidenza utile anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formative maturati o, comunque, ai fini della validazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislative 16 gennaio 2013, n. 13.

Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 01/04/2025, n. 8

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/04/02/programma-gol-definizione-soggetto-formato

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