Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Lavoro intermittente: ancora validi i requisiti oggettivi

Con la nota n. 1180 del 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha confermato che il D.M. 23 ottobre 2004 è ancora pienamente in vigore e stabilisce che è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 1180 del 10 luglio 2025, si esprime in merito alle conseguenze dell’abrogazione del R.D. n. 2657 del 1923 da parte del decreto Lavoro (L. n. 56/2025) con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.

E’ possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” nonché, a prescindere dall’età del lavoratore, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”. In mancanza di contratto collettivo, I casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L’Ispettorato sottolinea, al riguardo, che il D.M. 23 ottobre 2004 è ancora pienamente in vigore e stabilisce che è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

L’abrogazione del R.D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 è da considerarsi quale rinvio meramente materiale.

L’abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 non sembra dunque avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi meramente materiale.

Copyright © - Riproduzione riservata

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 10/07/2025, n. 1180

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/12/lavoro-intermittente-validi-requisiti-oggettivi

altre news

News area Impresa

Caro carburanti, Campi Flegrei e assunzioni scuola: le misure del CdM

Leggi di più
News area Impresa

Sistema di preferenze generalizzate (SPG): il sostegno europeo per le esportazioni dei paesi in via di sviluppo

Leggi di più
News area Impresa

Giovane agricoltore: modifiche ai requisiti richiesti per la qualifica

Leggi di più
News area Lavoro

Licenziamento collettivo: modalità di chiusura in più sedi

Leggi di più
News area Lavoro

Bonus per la rinuncia a quota 103: gli effetti sull’importo della pensione

Leggi di più
News area Lavoro

Emersione di rapporti di lavoro: legittima anche per datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia

Leggi di più
News area Impresa

Semplificazione: il principio guida è quello del “controllo collaborativo”

Leggi di più
News area Impresa

Valutazione aziende in crisi: guida dei Commercialisti su rischi e metodi

Leggi di più
News area Lavoro

Maxisanzione per lavoro nero: quando si applica ad appalto, distacco, somministrazione e tirocinio?

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble