Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Lavoro intermittente: confermati i criteri di stagionalità

Con la circolare n. 15 del 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, ha specificato che è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, ove il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tornato ad intervenire, con la circolare n. 15 del 17 agosto 2025, sull’abrogazione del R.D. n. 2657/1923 operata dalla legge n. 56/2025. I chiarimenti contenuto nel documento di prassi riguardano le conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, ove il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.

Contemporaneamente è stato abrogato il D.M. 23 ottobre 2004, il quale stabilisce che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.

Il Ministero conferma che il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 è da considerarsi quale rinvio meramente materiale ad un parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente.

Il decreto continua a trovare applicazione e le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. n. 2657/1923.

Ciò vale anche nel settore turistico.

Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 27/08/2025, n. 15

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/08/28/lavoro-intermittente-confermati-criteri-stagionalita

altre news

News area Impresa

Brexit: verso un accordo di libero scambio tra UE e Regno unito

Leggi di più
News area Impresa

Servizi on-line: stabilito il contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Leggi di più
News area Impresa

Cybersicurezza: i chiarimenti dell’ACN commentati da Assonime

Leggi di più
News area Lavoro

Datori di lavoro agricolo: nel 2026 risparmio INAIL del 4,74%

Leggi di più
News area Lavoro

Gestione separata giornalisti: come e quanto versare a titolo di contributo minimo

Leggi di più
News area Lavoro

Contratti di lavoro: come assolvere i nuovi obblighi senza incorrere in sanzioni

Leggi di più
News area Lavoro

Privacy dei dipendenti: sistemi informatici aziendali sotto la lente del Garante

Leggi di più
News area Lavoro

Carta Blu: aggiornato il modulo di richiesta

Leggi di più
News area Lavoro

Lavoro povero: dopo il giusto orario serve continuità del lavoro

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble