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Quota 100 e divieto di cumulo anche per importi esigui

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna in relazione all’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 (Reddito di cittadinanza e pensioni). Il giudice rimettente contestava la sproporzione della sospensione annuale della pensione “quota 100” in caso di violazione del divieto di cumulo con redditi da lavoro, anche per attività di minima entità. La Consulta ha ritenuto le questioni inammissibili per difetto di previa interpretazione adeguatrice.

Nella sentenza n. 162 del 4 novembre 2025, la Corte Costituzionale si è espresso sul caso del ricorso di un pensionato “quota 100” al quale l’INPS aveva chiesto la restituzione di circa 24.000 euro per avere svolto una sola giornata di lavoro subordinato durante il 2020, percependo un reddito lordo di € 83,91. L’ente previdenziale, richiamando il divieto di cumulo ex art. 14, comma 3, del D.L. 4/2019, aveva disposto la sospensione dell’intera annualità di pensione, interpretazione poi confermata dalla Cassazione (sent. 30994/2024).

Il Tribunale di Ravenna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, denunciando la violazione degli artt. 2, 3, 38 e 117 Cost., nonché dell’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, in quanto la perdita annuale del trattamento, a fronte di un reddito marginale, sarebbe manifestamente sproporzionata e lesiva del diritto al sostentamento.

La Corte Costituzionale, pur riconoscendo la delicatezza del tema, non è entrata nel merito, rilevando che:

- il Tribunale non ha assolto all’onere di interpretazione costituzionalmente orientata della norma;

- l’unica pronuncia di Cassazione citata non integra un “diritto vivente” consolidato;

- la disposizione censurata, non prevedendo testualmente le conseguenze della violazione, lascia spazio a un’interpretazione conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, anche limitando la sospensione ai soli mesi di effettiva attività lavorativa.

La Consulta ha pertanto dichiarato inammissibili le questioni, ribadendo che spetta ai giudici comuni esercitare, in prima istanza, l’attività interpretativa costituzionalmente conforme, e che il sindacato della Corte interviene solo in presenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato o di un ostacolo testuale insormontabile.

La decisione mantiene dunque aperta la possibilità di interpretare in modo più equilibrato la disciplina dell’incumulabilità per le pensioni “quota 100”, evitando automatismi sanzionatori in assenza di redditi significativi.

Copyright © - Riproduzione riservata

Corte Costituzionale, sentenza 04/11/2025, n. 162

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/11/05/quota-100-divieto-cumulo-importi-esigui

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