Certificato di agibilità ENPALS: garanzie estese a sanzioni amministrative punitive
Con la sentenza n. 73 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la mancata previsione della retroattività della disciplina più favorevole introdotta dalla legge n. 205/2017 in materia di certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo. La Consulta ha riconosciuto natura sostanzialmente penale alla relativa sanzione amministrativa, affermando l’applicabilità del principio della lex mitior anche agli illeciti amministrativi aventi carattere punitivo-afflittivo. La decisione rafforza l’estensione delle garanzie costituzionali e convenzionali alle sanzioni amministrative punitive e ribadisce il ruolo centrale dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nella successione delle leggi nel tempo.
La Corte costituzionale, Con la sentenza n. 73 del 12 maggio 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1097, della legge n. 205/2017 nella parte in cui non prevedeva l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole introdotta in materia di obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo.La questione era stata sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nell’ambito di un giudizio relativo all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 del d.lgs. C.p.S. n. 708/1947 per l’impiego di lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità.Disciplina introdotta dalla legge n. 205/2017La legge di Bilancio 2018 aveva modificato la disciplina escludendo l’obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori subordinati dello spettacolo impiegati presso locali del datore di lavoro, a condizione che fossero stati effettuati i regolari versamenti contributivi. Tuttavia, il legislatore non aveva previsto alcuna disciplina transitoria che consentisse l’applicazione retroattiva della norma più favorevole alle violazioni pregresse ancora sub iudice.Natura “punitiva” della sanzione amministrativaLa Consulta ha riconosciuto che la sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’obbligo del certificato di agibilità presenta natura sostanzialmente penale ai sensi della CEDU, in ragione della finalità repressiva e deterrente della misura e dell’elevato grado di afflittività potenzialmente raggiungibile attraverso il meccanismo di calcolo della sanzione, applicata per ciascun lavoratore e per ogni giornata di lavoro.Secondo la Corte, tale qualificazione comporta l’estensione anche alle sanzioni amministrative punitive del principio di retroattività della lex mitior, già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale in materia penale.Principio di retroattività della lex mitiorLa Corte costituzionale ha ribadito che il principio di applicazione retroattiva della disciplina più favorevole trova fondamento negli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU. Ne consegue che, salvo la presenza di interessi costituzionalmente prevalenti, non è ragionevole continuare a sanzionare una condotta che il legislatore successivamente ritiene non più illecita oppure meno grave.Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza di controinteressi idonei a giustificare il mantenimento del regime sanzionatorio previgente, rilevando inoltre che l’illecito contestato aveva carattere meramente formale e non coincideva necessariamente con un’omissione contributiva sostanziale.Gli effetti della decisioneCon la declaratoria di illegittimità costituzionale, la disciplina più favorevole introdotta dalla legge n. 205/2017 dovrà trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, purché ancora oggetto di giudizio.La sentenza assume particolare rilievo sistematico, poiché consolida l’orientamento della giurisprudenza costituzionale volto ad estendere alle sanzioni amministrative di natura punitiva le principali garanzie proprie della materia penale, rafforzando il principio di proporzionalità e ragionevolezza nell’esercizio della potestà sanzionatoria.Copyright © - Riproduzione riservata
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