Diritti dei passeggeri aerei: l’UE aggiorna e rafforza le tutele
La Commissione europea accoglie positivamente l’accordo politico tra Parlamento e Consiglio UE sulla revisione dei diritti dei passeggeri aerei, la prima dopo oltre vent’anni. L’intesa modernizza il quadro vigente, chiarendo le norme su risarcimenti, reclami e circostanze eccezionali, rafforzando la certezza del diritto per passeggeri, vettori e autorità. Restano invariate le soglie del risarcimento, mentre le compagnie aeree dovranno informare proattivamente i passeggeri entro 96 ore in caso di perturbazioni. L’accordo introduce maggiore trasparenza tariffaria, regole sul bagaglio a mano, il divieto di no‑show per i voli di ritorno e migliora i diritti delle persone con mobilità ridotta, garantendo migliore assistenza e tutela delle attrezzature. Rimane invariato l’ambito di applicazione del regolamento. Dopo l’adozione formale e la pubblicazione, le nuove norme si applicheranno trascorsi 12 mesi.
La Commissione Europea comunica che ha accolto con favore l'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE sulla revisione dei diritti dei passeggeri aerei dell'UE. Questo accordo storico segna la prima revisione di queste regole in oltre due decenni. Modernizza e rafforza i diritti dei passeggeri aerei dell'UE chiarendo le disposizioni esistenti e rafforzando la certezza del diritto per i viaggiatori, le compagnie aeree e le autorità di contrasto in tutta l'Unione.L'accordo politico comprende i seguenti elementi chiave:- norme più chiare sui diritti al risarcimento per ritardi e procedure di reclamo;- circostanze eccezionali;- trasparenza tariffaria e bagaglio a mano;- ambito di applicazione e informazioni sui passeggeri;- miglioramento dei diritti dei passeggeri a mobilità ridotta e con disabilità;- il divieto di no-show per i voli di ritorno.Diritti di risarcimento, soglie e procedure di reclamoL'attuale livello standard di protezione per i passeggeri aerei è mantenuto: i passeggeri possono chiedere un risarcimento dopo una cancellazione o un ritardo di 3 ore, pari a:- 250 EUR per i voli inferiori a 1 500 km,- 400 EUR per i voli tra 1 500 km e 3 500 km,- 600 EUR per i voli superiori a 3 500 km.Ciò garantisce continuità e prevedibilità sia per i passeggeri che per le compagnie aeree. La novità principale è che, in caso di perturbazione, le compagnie aeree devono informare proattivamente i passeggeri entro 96 ore dei loro diritti e della procedura per chiedere un risarcimento. Per garantire una gestione più efficiente delle richieste di risarcimento dei passeggeri, le procedure sono semplificate.Circostanze eccezionaliLe circostanze eccezionali sono elencate in un elenco e le norme sulla loro applicazione sono state perfezionate, fornendo maggiore chiarezza e prevedibilità sia per i passeggeri che per le compagnie aeree. Ciò contribuirà a un'interpretazione e un'applicazione più coerenti delle norme sulle circostanze eccezionali in tutti gli Stati membri.Trasparenza tariffaria e bagaglio a manoL'accordo rafforza la trasparenza e la comparabilità delle tariffe aeree, anche per quanto riguarda le tariffe per il bagaglio a mano. I passeggeri saranno meglio attrezzati per confrontare le offerte tra le compagnie aeree e le piattaforme di prenotazione, consentendo scelte più informate. Allo stesso tempo, le compagnie aeree mantengono la libertà di determinare le proprie strutture tariffarie.Divieto di no-show per i voli di ritornoLe politiche di mancata presentazione per i voli di ritorno sono vietate. Ciò significa che ai passeggeri che non effettuano il viaggio di andata non può essere negato l'imbarco sul volo di ritorno. Le compagnie aeree non possono addebitare alcun costo per consentire ai passeggeri di salire a bordo del volo di ritorno.Ambito di applicazione e informazioni sui passeggeriIl campo di applicazione del regolamento rimane invariato: tutti i voli in partenza dall'Unione europea sono coperti, mentre i voli verso l'UE rimangono coperti se operati da vettori dell'UE. Per migliorare ulteriormente la trasparenza, le compagnie aeree dell'UE possono esporre un'etichetta "Diritti dei passeggeri dell'UE", che informa i passeggeri dei diritti applicabili al loro viaggio.Miglioramento dei diritti dei passeggeri a mobilità ridotta e con disabilitàL'accordo segna un importante passo avanti nel rafforzamento dei diritti dei passeggeri a mobilità ridotta. Riceveranno un sostegno migliore durante le interruzioni e le loro attrezzature essenziali per la mobilità saranno meglio protette.Il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno ora approvare formalmente l'accordo politico.Dopo l'adozione e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le norme rivedute si applicheranno dopo 12 mesi.Copyright © - Riproduzione riservata
Commissione Europea, bozza del regolamento
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