Corruzione e riparazione pecuniaria: violazione del principio di proporzionalità
Con la sentenza n. 108 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater del codice penale, che imponeva, in caso di condanna per determinati reati contro la pubblica amministrazione, il pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa. La Consulta ha ritenuto che tale misura, pur qualificata formalmente come “riparazione”, presenti una natura sostanzialmente punitiva e si cumuli con ulteriori conseguenze patrimoniali già previste dall’ordinamento, quali la confisca del prezzo o del profitto del reato, il risarcimento del danno e, per il pubblico dipendente, il danno erariale.
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