Marchio Biologico Italiano: definite condizioni e modalità di attribuzione
Il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste definisce condizioni e modalità di attribuzione e utilizzo del Marchio Biologico Italiano, istituito dalla legge 23/2022. Il marchio, conforme al modello grafico riportato nell’Allegato, può essere utilizzato dagli operatori biologici dell’UE che commercializzano prodotti recanti le diciture “Agricoltura Italia” o “Acquacoltura Italia”. L’uso del marchio richiede una comunicazione preventiva tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB), contenente dati identificativi dell’operatore, elenco dei prodotti, autodichiarazione ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e impegno al rispetto delle norme. Trascorsi 30 giorni senza diniego ministeriale, l’operatore è autorizzato all’utilizzo del marchio, che deve essere apposto solo in aggiunta al logo biologico UE, senza sovrapposizioni, alterazioni grafiche o modifiche. Entrambi i loghi devono essere collocati nello stesso campo visivo, garantendo riconoscibilità e conformità alle specifiche tecniche.
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