Destinazione dei proventi: nuovi obblighi informativi e controlli AGCM
La legge 19 giugno 2026, n. 120, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2026, in vigore dal 21 luglio 2026, introduce un sistema organico di trasparenza sulla destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti. La disciplina riguarda produttori e professionisti che promuovono o vendono beni destinando una quota del prezzo a enti qualificati: soggetti del TUIR, enti del Terzo settore, università, enti di ricerca, istituzioni culturali e soggetti esteri con finalità analoghe. Sono esclusi gli enti non commerciali non partecipati dagli operatori economici. La legge impone obblighi informativi chiari e graficamente evidenti su beneficiario, finalità e quota devoluta, da riportare sulle confezioni e in tutte le comunicazioni commerciali, inclusa la pubblicità tradizionale e l’influencer marketing. Almeno quindici giorni prima della vendita, l’operatore deve comunicare all’AGCM l’iniziativa e il termine del versamento, da attestare entro tre mesi. Le violazioni comportano sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro.
Entra in vigore il 21 luglio 2026 la legge 19 giugno 2026, n. 120, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2026, recante disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti. La legge disciplina la pubblicità e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a taluno dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 1, lettere g),i), l) e l-quater), e 100, comma 2, lettere a), b), f), g), h), m),m-bis), n), o) e o-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,e all'articolo 82, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero a soggetti costituiti, stabiliti o comunque operanti all'estero che svolgano attività aventi caratteristiche o finalità analoghe a quelle indicate nelle citate disposizioni. Si tratta in definitiva di enti pubblici e privati qualificati che possono ricevere erogazioni liberali deducibili o detraibili, tra cui: - Università e istituzioni universitarie, - Aziende ospedaliero‑universitarie e enti sanitari con finalità integrate di didattica e ricerca, - Enti con personalità giuridica che perseguono finalità di assistenza sanitaria e istruzione, - ONLUS, APS, ODV, enti filantropici, imprese sociali, enti del Terzo settore, - Enti di ricerca scientifica e universitaria, - Enti culturali. La legge non si applica alla promozione, alla vendita o alla fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti. La disposizione stabilisce che i consumatori devono ricevere un’informazione chiara, adeguata e trasparente quando acquistano prodotti i cui proventi sono destinati, in parte, a uno dei soggetti beneficiari indicati dalla legge. Nelle confezioni dei prodotti, oppure tramite targhetta, adesivo o materiali informativi presenti nei punti vendita, devono essere riportate tre indicazioni essenziali: - soggetto beneficiario: chi riceverà la quota dei proventi, - finalità della destinazione: per quali scopi sarà utilizzata la somma devoluta; - quota destinata: percentuale del prezzo o importo fisso devoluto per ogni unità di prodotto. Queste informazioni devono essere semplici, chiare e graficamente evidenti, così da permettere al consumatore di comprendere immediatamente la natura solidale o benefica dell’acquisto. Le stesse indicazioni devono comparire anche: - nelle pratiche commerciali, - nella pubblicità tradizionale, - nelle forme di influencer marketing. Chiunque promuova il prodotto – non solo produttori e professionisti, ma anche soggetti che svolgono attività pubblicitaria – è tenuto a garantire la corretta informazione sulla destinazione dei proventi.Almeno quindici giorni prima dell’inizio della vendita, l’operatore economico deve informare l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La comunicazione deve contenere: - le informazioni destinate ai consumatori (beneficiario, finalità, quota destinata), - il termine entro cui sarà effettuato il versamento della parte di proventi destinata al soggetto beneficiario. Una volta scaduto il termine indicato per il versamento, il produttore o il professionista deve effettuare una seconda comunicazione all’AGCM. Questa deve avvenire entro tre mesi e serve a confermare che il versamento promesso è stato effettivamente eseguito. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e competente a irrogare le sanzioni per le violazioni degli obblighi stabiliti dalla presente legge. Salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta ai sensi della parte II, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.Copyright © - Riproduzione riservata
Legge 19/06/2026, n. 120 (Gazzetta Ufficiale 06/07/2026, n. 154)
Per approfondire questo argomento leggi anche: Legge Beneficenza: quali sono gli obblighi per imprese, ETS e influencer Bruno Pagamici
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