Pensioni con contributi esteri: regole del cumulo internazionale
L’INPS, nella circolare n. 107 del 20216, interviene sulla disciplina del cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia e all’estero, fornendo chiarimenti sui requisiti di accesso alla pensione e sui criteri di liquidazione. Particolare attenzione è riservata alla contribuzione estera anteriore al 1996, alla verifica dell’importo soglia per la pensione di vecchiaia e ai lavoratori che, dopo l’iscrizione alla Gestione separata, hanno maturato ulteriori periodi assicurativi all’estero. Le istruzioni riguardano anche l’integrazione al trattamento minimo, l’individuazione dell’ente competente e le modalità di presentazione delle domande.
L’INPS, con la circolare n. 107 del 20 ottobre 2026, riepiloga e integra le istruzioni relative alla liquidazione delle pensioni in regime di cumulo in presenza di contribuzione maturata all’estero, ai sensi della legge n. 228/2012, come modificata dalla legge n. 232/2016.L’intervento chiarisce le condizioni alle quali i periodi assicurativi esteri possono concorrere al perfezionamento dei requisiti pensionistici italiani, nonché gli effetti che tali periodi producono sul sistema di calcolo e sull’applicazione di specifici istituti previdenziali.La contribuzione maturata all’estero può essere valorizzata quando proviene da Stati dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo, dalla Svizzera, dal Regno Unito oppure da Paesi legati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali che prevedano la totalizzazione internazionale.L’utilizzo dei periodi esteri è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile. In particolare, deve risultare perfezionato il periodo minimo di assicurazione italiana richiesto per la totalizzazione internazionale, deve essere coinvolta almeno una gestione previdenziale italiana che consenta di valorizzare tali periodi e la loro considerazione deve risultare necessaria per il diritto oppure consentire un trattamento più favorevole.I periodi assicurativi esteri possono essere utilizzati anche quando abbiano già dato luogo a una pensione estera. In presenza di sovrapposizioni temporali con la contribuzione italiana, tuttavia, gli stessi periodi sono valutati una sola volta ai fini del diritto.Contribuzione estera prima del 1996Secondo l’INPS, i periodi assicurativi maturati all’estero anteriormente al 1° gennaio 1996 devono essere considerati per accertare l’anzianità contributiva complessivamente posseduta al 31 dicembre 1995, con possibili conseguenze sull’individuazione del sistema pensionistico applicabile.La contribuzione estera può quindi incidere sulla distinzione tra sistema contributivo e sistema misto, anche quando tutti i contributi accreditati nelle gestioni previdenziali italiane risultino successivi al 1995.La valorizzazione dei periodi esteri non comporta, tuttavia, che essi siano automaticamente utilizzati per incrementare l’importo della pensione italiana.La misura del trattamento in regime di cumulo internazionale resta infatti determinata sulla base dei periodi assicurativi maturati nelle gestioni previdenziali italiane interessate.Qualora il cumulo coinvolga più gestioni nelle quali sia possibile valorizzare la contribuzione estera, i periodi sono considerati nella gestione che assicura il trattamento più favorevole.Individuazione importo sogliaIl requisito assume rilievo, in particolare, per le pensioni liquidate nel sistema misto quando l’assicurato risulta da ultimo iscritto alla Gestione separata e non ha ancora raggiunto il limite di età oltre il quale la verifica non è richiesta.In presenza di una pensione da liquidare in regime internazionale, l’importo soglia deve essere verificato considerando non soltanto la pensione italiana, ma anche l’eventuale pensione o quota di pensione estera derivante dai periodi assicurativi maturati negli Stati interessati dalle disposizioni di coordinamento internazionale.La somma delle prestazioni deve raggiungere l’importo minimo richiesto dalla normativa.L’INPS precisa inoltre che il requisito può essere perfezionato anche successivamente, per effetto della liquidazione della pensione estera.In tale circostanza, la pensione italiana in regime di cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risulta raggiunto l’importo soglia.Iscrizione alla Gestione separata e successivi periodi esteriL’INPS precisa che la verifica dell’importo soglia non è necessaria quando tali periodi esteri possono essere valorizzati, secondo le regole della totalizzazione internazionale, in una gestione previdenziale italiana per la quale il requisito non è previsto.Occorre verificare se il lavoro svolto all’estero sia riconducibile a un fondo estero corrispondente oppure a un’attività che, se esercitata in Italia, avrebbe comportato l’iscrizione al Fondo speciale. Qualora tale corrispondenza non sussista, il requisito dell’importo soglia deve essere verificato secondo le regole ordinarie.Se invece nel cumulo intervengono anche altre gestioni previdenziali che consentono di valorizzare i periodi esteri indipendentemente dalla loro qualificazione, la verifica non è necessaria. Resta fermo l’obbligo di cessazione dell’attività di lavoro dipendente, anche se svolta all’estero, alla data di decorrenza della pensione.Integrazione al trattamento minimoLa circolare conferma che le pensioni in regime di cumulo internazionale liquidate nel sistema misto possono beneficiare dell’integrazione al trattamento minimo, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge.È necessario, in particolare, che almeno una delle quote della pensione cumulata sia a carico di una gestione previdenziale italiana per la quale l’integrazione è prevista.Il beneficio può essere riconosciuto anche quando la contribuzione italiana sia interamente successiva al 31 dicembre 1995, se la presenza di periodi assicurativi esteri anteriori al 1996 determina l’applicazione del sistema misto.Ai fini della verifica dei requisiti reddituali, devono essere considerate anche le pensioni o le quote di pensione erogate da altri Stati, oltre agli eventuali redditi conseguiti all’estero.L’onere dell’integrazione resta a carico delle gestioni previdenziali italiane che riconoscono tale istituto.Individuazione dell’ente incaricato dell’istruttoriaL’INPS chiarisce che, ai fini della competenza, deve essere presa in considerazione esclusivamente l’ultima contribuzione italiana. L’eventuale presenza di periodi assicurativi esteri successivi non modifica pertanto il criterio di individuazione dell’ente istruttore. Le modalità di presentazione della domanda dipendono invece dalla residenza del richiedente. Il soggetto residente in Italia presenta ordinariamente la domanda attraverso la procedura telematica, selezionando la prestazione pensionistica richiesta. Il residente in uno Stato che applica i regolamenti europei o una convenzione bilaterale presenta, di regola, la domanda all’istituzione previdenziale competente dello Stato di residenza. Quest’ultima trasmette la documentazione all’INPS attraverso i canali di collegamento previsti dalla disciplina internazionale.L’Istituto precisa che, anche quando la domanda trasmessa dall’ente estero contiene una richiesta generica di pensione, la struttura italiana non deve limitarsi alla prestazione indicata. È necessario esaminare complessivamente la posizione assicurativa e verificare le diverse possibilità di accesso al pensionamento previste dalla normativa italiana. Prima della liquidazione, il richiedente deve essere informato delle alternative disponibili e dei relativi effetti, affinché possa scegliere consapevolmente il trattamento più favorevole.Conseguenze operativeLa corretta individuazione dei periodi esteri, della loro collocazione temporale e delle gestioni previdenziali coinvolte può incidere non soltanto sul perfezionamento dei requisiti contributivi, ma anche sul sistema di calcolo, sull’applicazione dell’importo soglia e sull’eventuale riconoscimento dell’integrazione al trattamento minimo.Particolare attenzione deve essere riservata alle posizioni caratterizzate da contribuzione estera anteriore al 1996 e a quelle nelle quali l’ultima iscrizione italiana risulti nella Gestione separata, seguita da ulteriori periodi di lavoro all’estero.La verifica preventiva dell’intera posizione previdenziale assume quindi un ruolo determinante per individuare la soluzione pensionistica effettivamente più favorevole.Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 20/10/2026, n. 107
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