Giochi e scommesse: per la pubblicità vietata sanzioni da rivedere
Con la sentenza n. 172/2026, depositata il 20 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la disciplina sanzionatoria per la pubblicità vietata di giochi e scommesse con vincite in denaro e del gioco d’azzardo (art. 9, comma 2, del D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96/2018). Resta il minimo di 50.000 euro per ogni violazione, ma deve essere possibile applicare un importo inferiore in caso di manifesta sproporzione. La valutazione segue i criteri generali di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie: gravità della violazione, opera svolta per eliminarne o attenuarne le conseguenze, personalità e condizioni economiche del trasgressore (art. 11 della legge n. 689/1981).
La soglia minima non può impedire di adeguare la sanzione alla gravità dell’illecito e alle condizioni del trasgressore quando la sua applicazione risulti manifestamente sproporzionata. Secondo la Corte costituzionale, una simile rigidità può determinare un sacrificio patrimoniale irragionevole rispetto al disvalore del fatto, in contrasto con il principio di ragionevolezza, in combinazione con la tutela della proprietà (art. 3, in combinato disposto con l’art. 42 Cost.).La sanzione contestata e la questione del TAR LazioIl giudizio nasce dall’impugnazione di un’ordinanza-ingiunzione con cui l’AGCOM aveva applicato una sanzione complessiva di 157.000 euro per la diffusione di video promozionali di giochi e scommesse online attraverso due canali YouTube e un canale Twitch. Secondo quanto riportato nell’ordinanza di rimessione, il ricorrente aveva percepito circa 1.000 euro dal canale Twitch e nessun compenso dai canali YouTube.La disciplina esaminata prevedeva una sanzione pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, in ogni caso non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione (art. 9, comma 2, del D.L. n. 87/2018). La Consulta precisa che non si trattava di una sanzione fissa né di un intervallo tra un minimo e un massimo, ma di un meccanismo proporzionale accompagnato da una soglia minima inderogabile.Il TAR Lazio contestava l’impossibilità di scendere sotto tale soglia anche per condotte di minore gravità e in presenza di condizioni economiche che rendessero l’importo eccessivamente afflittivo. Chiedeva quindi di eliminare il minimo, mantenendo il solo criterio proporzionale.La necessità di una valutazione individualizzataLa Corte riconosce la natura punitiva della sanzione: anche per le sanzioni amministrative di questo tipo, l’importo deve essere commisurato alla gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito. Quando la misura incide sul patrimonio, occorre inoltre considerare le condizioni economiche e patrimoniali del destinatario, per assicurare un impatto soggettivamente eguale su persone con disponibilità differenti.Il minimo può risultare eccessivo, ad esempio, per un’attività promozionale occasionale svolta da una persona fisica al di fuori di logiche imprenditoriali, su un canale online non monotematico accessibile a una ristretta cerchia di utenti. La sua inderogabilità impediva di tenere conto di tali circostanze e delle condizioni economiche ai fini di una riduzione.Perché il minimo non viene eliminatoLa Consulta esclude che il rimedio possa consistere nella semplice cancellazione della soglia. Applicare soltanto il 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità potrebbe produrre sanzioni irrisorie o pari a zero. Anche condotte prive di ricavi possono essere significativamente pericolose per gli interessi protetti.Un importo minimo dotato di efficacia deterrente resta quindi necessario, anzitutto a protezione della salute (art. 32 Cost.). La soluzione deve consentire di adeguare la risposta sanzionatoria senza privare il divieto della sua capacità di contrastare la promozione del gioco a pagamento.Quando è possibile applicare un importo inferioreLa possibilità di scendere sotto i 50.000 euro dipende dalla manifesta sproporzione, valutata considerando gravità della violazione, opera svolta per eliminarne o attenuarne le conseguenze, personalità e condizioni economiche del trasgressore (art. 11 della legge n. 689/1981).La Corte osserva che l’AGCOM già utilizzava abitualmente questi criteri, ma soltanto per aumentare l’importo rispetto al minimo. Gli stessi elementi dovranno ora consentire anche una modulazione verso il basso. Resta il meccanismo proporzionale del 20%, accompagnato dalla soglia minima ora derogabile.Rimane ferma la discrezionalità del legislatore di definire un diverso sistema sanzionatorio, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e individualizzazione della sanzione.Copyright © - Riproduzione riservata
Corte Costituzionale, Sentenza n. 172 del 20/10/2026
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