Amministratori non esecutivi: quando l’affidamento sulle informazioni è ragionevole
Il D.Lgs. n. 47/2026 ha introdotto il principio del ragionevole affidamento degli amministratori non esecutivi sulle informazioni ricevute, fermo restando il dovere di agire informati. La nuova disciplina richiede di distinguere tra le situazioni in cui il consigliere può legittimamente fare affidamento sui flussi informativi societari e quelle in cui, in presenza di anomalie, incoerenze o specifici segnali d’allarme, è tenuto ad attivarsi richiedendo ulteriori chiarimenti o approfondimenti. In quali casi gli amministratori non esecutivi possono affidarsi alle informazioni ricevute e quando devono attivarsi in presenza di segnali d’allarme?
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