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Pensione anticipata e Naspi: quali criteri di compatibilità

L’INPS, nella circolare n. 88 del 2019, chiarisce i rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati per adesione a Quota 100, Opzione donna o lavoratori precoci, relativamente agli aspetti connessi al riconoscimento e al mantenimento di dette prestazioni. Nel contempo l’Istituto specifica i rapporti tra l’indennità di disoccupazione NASpI e l’assegno ordinario di invalidità, sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale.

Con la circolare n. 88 del 12 giugno 2019, l’INPS illustra i profili relativi ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto-legge n. 4/2019, in particolare sui rapporti tra l’indennità di disoccupazione NASpI e l’assegno ordinario di invalidità.

Hanno facoltà di conseguire il diritto alla pensione quota 100, i soggetti che perfezionano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021. Il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato è una delle ipotesi di decadenza dalla fruizione dell’indennità NASpI. Le domande di indennità di disoccupazione NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento, non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte.

Per lo stesso motivo coloro che già stanno fruendo della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono da detta prestazione.

Per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione quota 100, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.

La legge prevede l’incompatibilità dell’indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Ne deriva che:

- coloro che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento, non accedono al trattamento di pensione quota 100, possono continuare a fruire delle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga;

- i soggetti che, a seguito di richiesta di accesso, sono ammessi al trattamento di pensione quota 100, decadono dalle prestazioni in argomento a far tempo dal primo giorno del mese in cui decorre tale trattamento.

I soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata conseguono il diritto al trattamento trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (c.d. finestra); nel frattempo è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI.

Parimenti, è possibile fruire della NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico.

I lavoratori c.d. precoci, che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti, decorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.

Nel caso in cui i soggetti richiedenti, nelle more del completamento e della definizione dell’iter di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, risultino fruitori del trattamento di disoccupazione NASpI, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato.

Nel caso in cui tale decorrenza sia antecedente alla data di invio della comunicazione stessa e, alla medesima data, il beneficio pensionistico non sia stato ancora richiesto, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall’Istituto, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

L’avvenuta erogazione del trattamento pensionistico rende, in ogni caso, incompatibile la percezione della NASpI.

L’indennità di disoccupazione non è compatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 2011).

La titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata: di conseguenza non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI, considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata.

Il regime decadenziale trova dunque applicazione soltanto in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia.

INPS, circolare 12/06/2019, n. 88

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/06/13/pensione-anticipata-naspi-criteri-compatibilita

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