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News area Lavoro

Riscatto a fini pensionistici esteso anche ai titoli AFAM

L’INPS, nella circolare n. 95 del 2020, specifica le condizioni e i requisiti necessari per il legittimo riscatto a fini pensionistici dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M.: Accademie di Belle Arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati. I requisiti variano a seconda che i titoli siano stati conseguiti entro l’anno accademico 2005/2006 o successivamente.

Con la circolare n. 95 del 21 agosto 2020, l’INPS , n. 508, fornisce istruzioni in ordine alla riscattabilità ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dei periodi di studio relativi al conseguimento dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M.: Accademie di Belle Arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati.

La riscattabilità dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del citato D.P.R. n. 212/2005 è ammessa con riferimento ai corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 212/2005, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- diploma accademico di primo livello;

- diploma accademico di secondo livello;

- diploma di specializzazione;

- diploma accademico di formazione alla ricerca.

Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni in argomento ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente, è prorogato al 31 dicembre 2021.

Tali diplomi sono considerati equiparati ai titoli universitari e riscattabili alle seguenti condizioni:

- possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi durata; non è richiesto che detto diploma sia precedente all’iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., potendo il percorso di studio secondario essere anche contestuale o successivo all’iscrizione presso le suddette Istituzioni A.F.A.M.;

- conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in commento entro il 31 dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis della legge n. 228/2012).

INPS, circolare 21/08/2020, n. 95

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/08/22/riscatto-fini-pensionistici-esteso-titoli-afam

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