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Denaro contante: pubblicato il decreto sui controlli su entrate e uscite dall’UE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2025 è stato pubblicato il D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione. Il decreto prevede, tra l’altro, che il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, è oggetto di dichiarazione all’Unità di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro. Il decreto entra in vigore il 17 gennaio 2025.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2025, il decreto legislativo 10 dicembre 2024, n. 211 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione(UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

Il decreto prevede, tra l’altro, che il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, è oggetto di dichiarazione all’Unità di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro.

La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori al valore economico. È tenuto alla dichiarazione il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro. Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. La dichiarazione è effettuata senza indugio e comunque non oltre il mese successivo alla data di compimento dell'operazione. Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l'estero, la dichiarazione è effettuata prima dell'attraversamento della frontiera. Le eventuali operazioni in oro alle quali il passaggio transfrontaliero è finalizzato, sono indicate nella dichiarazione trasmessa all’Unità di informazione finanziaria per l'Italia entro la fine del mese successivo a quello di compimento delle operazioni.

La dichiarazione non è dovuta quando, ricorrendone i presupposti, l'operazione è soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al regolamento (UE) 2018/1672 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195. La dichiarazione non è altresì dovuta per le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

L’Unità di informazione finanziaria per l'Italia, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, emana istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa. L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.

Il decreto entrerà in vigore il 17 gennaio 2025.

Copyright © - Riproduzione riservata

D.Lgs. 10/12/2024, n. 211 (G.U. 02/01/2025, n. 1)

Per approfondire questo argomento leggi anche: Controlli doganali in materia valutaria: operativa la definizione “allargata” di denaro contante Marco Bargagli

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/01/03/denaro-contante-gu-adeguamento-regolamento-ue-relativo-controlli-entrate-uscite-unione

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