Presunzione di subordinazione nel lavoro su piattaforma: cosa dovrebbe cambiare
Il punto più delicato dello schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali riguarda la presunzione di subordinazione. Lo schema di decreto recepisce la presunzione, con alcune criticità. Quali sono le correzioni che consentirebbero allo schema di decreto legislativo di essere, insieme, severo con gli abusi e rispettoso dell’autonomia?
Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/2831, sul lavoro mediante piattaforme digitali, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 luglio 2026 e ora all’esame di Camera e Senato per il necessario parere parlamentare (Atto del Governo n. 433), affronta per la prima volta in forma organica un fenomeno che il diritto del lavoro insegue da oltre un decennio, rappresentato dalla migrazione, almeno apparente, del potere direttivo dall’individuo all’algoritmo. Il termine per il recepimento della disciplina comunitaria scadrà il 2 dicembre 2026, e proprio la ristrettezza dei tempi rende opportuno concentrare l’attenzione sul punto più delicato del provvedimento: la presunzione di subordinazione.Argomento quest’ultimo che non può ridursi ad una questione meramente tecnica, ma costituisce un nodo di rilievo dogmatico, perché tocca il pilastro qualificatorio dell’intero sistema di tutele.Rispetto a questi temi, però, conviene muovere da una premessa in ordine all’obiettivo dichiarato dalla direttiva - migliorare le condizioni di lavoro delle persone che operano mediante piattaforme - che si realizza, nell’idea del Legislatore Comunitario, anzitutto garantendo la corretta determinazione della loro situazione occupazionale. L’accertamento dello status è la porta d’accesso alla generalità dei diritti che gli ordinamenti riconoscono ai lavoratori subordinati e riposa su due pilastri: per un verso il principio di priorità dei fatti, da sempre noto al nostro ordinamento, per cui conta la concreta modalità di svolgimento del rapporto e non il nomen iuris; per altro verso la presunzione legale, che opera quando la piattaforma esercita direzione e controllo, salvo prova contraria.Il decreto italiano recepisce la presunzione all’articolo 5 Atto del Governo n. 433, ma con alcune criticità che meritano di essere evidenziate. La prima, e più insidiosa, riguarda gli indicatori della subordinazione. Nell’elencare gli indici di direzione e controllo, il testo menziona anche l’organizzazione del lavoro da parte della piattaforma, che la direttiva non contempla come tale. Qui si annida un problema di coerenza interna. L’elemento organizzativo è sempre stato, nel nostro sistema, indice di subordinazione; ora diventa però indice presuntivo di controllo dell’esecuzione. E c’è di più: l’organizzazione del lavoro è, a monte, uno degli elementi che definiscono la nozione stessa di piattaforma.Utilizzare il medesimo concetto sia per delimitare il campo di applicazione, sia come indice della subordinazione, genera una circolarità che tende a rendere automatica la presunzione. In altre parole, se ogni piattaforma organizza - per definizione - il lavoro, allora ogni piattaforma integra di per sé l’indice presuntivo, con l’effetto di svuotare, o quantomeno depotenziare, la concessa facoltà di prova contraria. Ci si allontana così dalla logica della direttiva, che ancora la presunzione a fatti sintomatici di direzione e controllo, non alla mera riconducibilità del servizio al modello-piattaforma.A questa difficoltà si somma una frizione tra la nozione europea, autonoma e funzionale, e la categoria dogmatica italiana dell’etero-organizzazione di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015. Impiegare lo stesso criterio per fondare la nuova presunzione rischia di sovrapporre due regimi concepiti per finalità diverse. Ne discende un’indicazione di metodo per cui sarebbe preferibile ancorare la presunzione non all’organizzazione in quanto tale, connaturata a qualunque piattaforma, bensì, tradizionalmente, alla sola soggezione a direttive su contenuti, modalità e tempi della prestazione. Solo così si tiene distinto il potere direttivo genuino - e con esso il lavoro subordinato - dalle ordinarie funzionalità tecnico-operative del servizio, ossia dall’etero-organizzazione.Vi è poi un problema di coerenza esterna, legato alla stratificazione delle fonti. Sul medesimo fenomeno insistono oggi più regimi di qualificazione parzialmente sovrapposti: la disciplina generale del lavoro subordinato retta dall’art. 2094 c.c., l’etero-organizzazione dell’art. 2 del D.Lgs n. 81/2015, il regime speciale dei rider del Capo V-bis del medesimo decreto, la presunzione introdotta dal D.L. n. 62 del 2026, che però ha contenuto identico alla presunzione generale della direttiva. Il risultato è una trama in cui non è sempre chiaro quale regime prevalga, con quale decorrenza e con quali oneri probatori, al punto che la disciplina transitoria costruisce due regimi temporali distinti per quella che, nella sostanza, è un’unica presunzione. La tentazione di fare tabula rasa, assorbendo tutto nel nuovo testo dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 sarebbe però una semplificazione ingannevole: la pluralità dei regimi non è arbitraria, ma corrisponde a fattispecie diverse, ossia lavoro autonomo, subordinato ed etero-organizzato.La soluzione ispirata a certezza ed equità, che la stessa direttiva persegue, non è cancellare le distinzioni, ma sciogliere il cortocircuito definitorio che le rende confuse.Non va infine trascurato il versante previdenziale.Se i collaboratori etero-organizzati restano, nella fattispecie, lavoratori autonomi, sarebbe opportuno stabilire in via legislativa che il loro regime previdenziale sia quello dei collaboratori coordinati e continuativi - la gestione separata - e non quello dei lavoratori subordinati: un chiarimento che eviterebbe letture divergenti e restituirebbe prevedibilità a un profilo di una certa rilevanza per gli operatori.La partita, in definitiva, si gioca su un equilibrio.La presunzione potrebbe essere uno strumento utile per alleggerire l’onere probatorio del prestatore nel settore, assai sfuggente, del lavoro su piattaforma e va “apprezzata” in questa sua funzione. Orbene, una corrente di pensiero ritiene che, per una esigenza di certezza, la capacità funzionale della presunzione dipende dalla precisione con cui vengono descritti gli indici.Una presunzione automatica - perché costruita su un elemento che ogni piattaforma integra - per definizione non tutela meglio il lavoratore, ma rende soltanto più fragile il sistema, esponendolo a un contenzioso di massa e, paradossalmente, all’attrazione nella subordinazione anche del lavoro autonomo genuino, che la direttiva intende invece preservare. Rimuovere l’ambiguità tra subordinazione ed etero-organizzazione, ancorare la presunzione alla soggezione a direttive, mantenere le procedure di accertamento nell’alveo - da ottimizzare - della certificazione dei contratti: sono le correzioni che consentirebbero allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 di essere, insieme, severo con gli abusi e rispettoso dell’autonomia.È qui, e non nella moltiplicazione degli istituti, che si misura la qualità del recepimento.Copyright © - Riproduzione riservata
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Safari